Scarica l'informativa corsi apprendistato
   
Scarica l' elenco corsi apprendisti moduli professionalizzanti

CHE COSA E'
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) che prevede la possibilità di imparare una professione direttamente sul campo, integrando allo stesso tempo le conoscenze e le competenze con una formazione specifica abilitante.
L'apprendistato è volto a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e spesso coincide con le prime esperienze lavorative. Le aziende sono infatti incentivate all'assunzione con questa tipologia contrattuale grazie all'ottenimento di agevolazioni fiscali.

- RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

ART.49 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I Corsi si svolgono presso le Sedi di Bergamo, Sorisole e Clusone

Sede di Sorisole
Contatti


APPLICABILITA'
E' possibile assumere con questa tipologia di apprendistato solo se il CCNL di riferimento ha recepito la normativa Biagi; in caso contrario si deve fare riferimento a quanto previsto dalla precedente legge Treu (196/97).

FINALITA'
Il contratto consente il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.

DESTINATARI
E' rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (diciassette se già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003).

DURATA
Da un minimo di 2 anni a un massimo di 6. La durata, in relazione alla qualifica da acquisire, è fissata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale.

FORMAZIONE
Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione economica, è tenuto a garantire all'apprendista una formazione professionale da svolgersi durante l'orario lavorativo.
In tal senso l'apprendista deve obbligatoriamente partecipare a iniziative formative finalizzate ad approfondire le conoscenze teoriche/pratiche relative alle attività svolte in azienda e allo sviluppo di abilità e capacità utili per la crescita individuale e professionale del giovane (come stabilito dai decreti del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999). La normativa prevede che vengano svolte un minimo di 120 ore annue di formazione (160 ore nel settore metalmeccanico industria).
Nei limiti di quanto stabilito dal CCNL di riferimento e dei successivi accordi territoriali le aziende possono effettuare la formazione formale degli apprendisti secondo una delle seguenti tre modalità:

- In forma interamente esterna all'azienda presso Enti di formazione accreditati dalla Regione Lombardia;
- In forma interamente interna all'azienda (se in possesso della capacità formativa come definita dal CCNL di riferimento e dei successivi accordi territoriali);
- In forma mista/integrata in parte internamente ed in parte esternamente all'azienda;
Di seguito la tabella illustrativa della ripartizione dei contenuti formativi previsti dai DM 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999:

120 ORE ANNUE ( 160 metalmeccanico industria )

TRASVERSALI
(almeno il 35% delle
ore complessive)
nelle aree seguenti:

- Competenze relazionali
- Organizzazione ed economia
- Disciplina del rapporto di lavoro
- Sicurezza sul lavoro


PROFESSIONALIZZANTI
Riguardano gli aspetti di tipo tecnico-scientifico ed operativo strettamente legati alle differenti figure professionali.

 

 

 

BENEFICI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Le aziende che assumono con questa tipologia di rapporto di lavoro possono usufruire di agevolazioni corrispondenti alla quasi totalità degli oneri contributivi per l'intera durata del contratto di apprendistato. Per ottenere agevo lazioni contributive il datore di lavoro ha l'obbligo di erogare all'apprendista la formazione prevista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione. Al termine del contratto d'apprendistato, al fine di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, è inoltre previsto che l'azienda possa avvalersi degli sgravi contributivi anche per l'anno successivo al giorno dell'assunzione del giovane a tempo indeterminato.


 



RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI
- Legge n. 25/1955 - Introduzione dell'apprendistato;
- Legge n. 196/1997 (Legge Treu) - Art. 16 - Nuova disciplina dell'apprendistato;
- D.p.r. n. 257/2000 - Attuativo della Legge n. 144 del 1999 concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- Legge n. 30/2003 (Legge Biagi)
- Legge n. 53/2003 (Legge Moratti) - Riforma del sistema scolastico;
- D.lgs. n. 276/2003 - Attuativo della legge n. 30/2003;
- D.D.G. (Regione Lombardia) n. 11927 del 26.10.2006 - Linee d'indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia.

LE NOVITA' DELLA RIFORMA BIAGI La legge Biagi (D.lgs. 276/03) ha modificato il contratto di apprendista articolandolo in tre diverse tipologie:
- (ART.48) Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione: attualmente tale tipologia non è regolamentata per cui per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni si applicano le disposizioni della Legge Treu;
- (ART.49) Apprendistato per il conseguimento di una qualificazione;
- (ART.50) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione: attualmente è in atto una sperimentazione gestita dalla Regione Lombardia.

Torna inizio pagina