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CHE COSA E'
L'apprendistato è un contratto
di lavoro subordinato a contenuto formativo (definito
per questo a causa mista) che prevede la possibilità
di imparare una professione direttamente sul campo,
integrando allo stesso tempo le conoscenze e le
competenze con una formazione specifica abilitante.
L'apprendistato è volto a facilitare l'ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro e spesso coincide
con le prime esperienze lavorative. Le aziende sono
infatti incentivate all'assunzione con questa tipologia
contrattuale grazie all'ottenimento di agevolazioni
fiscali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI
ART.49
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
I Corsi si svolgono
presso le Sedi di Bergamo, Sorisole e Clusone
Sede di Sorisole
Contatti
APPLICABILITA'
E' possibile assumere con questa tipologia di apprendistato
solo se il CCNL di riferimento ha recepito la normativa
Biagi; in caso contrario si deve fare riferimento
a quanto previsto dalla precedente legge Treu (196/97).
FINALITA'
Il contratto consente il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale.
DESTINATARI
E' rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni (diciassette se già in possesso di una
qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003).
DURATA
Da un minimo di 2 anni a un massimo di 6. La durata,
in relazione alla qualifica da acquisire, è fissata
dai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o regionale.
FORMAZIONE
Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione economica,
è tenuto a garantire all'apprendista una formazione
professionale da svolgersi durante l'orario lavorativo.
In tal senso l'apprendista deve obbligatoriamente
partecipare a iniziative formative finalizzate ad
approfondire le conoscenze teoriche/pratiche relative
alle attività svolte in azienda e allo sviluppo
di abilità e capacità utili per la crescita individuale
e professionale del giovane (come stabilito dai
decreti del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998 e
20 maggio 1999). La normativa prevede che vengano
svolte un minimo di 120 ore annue di formazione
(160 ore nel settore metalmeccanico industria).
Nei limiti di quanto stabilito dal CCNL di riferimento
e dei successivi accordi territoriali le aziende
possono effettuare la formazione formale degli apprendisti
secondo una delle seguenti tre modalità:
-
In forma interamente esterna all'azienda presso
Enti di formazione accreditati dalla Regione Lombardia;
- In forma interamente interna all'azienda (se in
possesso della capacità formativa come definita
dal CCNL di riferimento e dei successivi accordi
territoriali);
- In forma mista/integrata in parte internamente
ed in parte esternamente all'azienda;
Di
seguito la tabella illustrativa della ripartizione
dei contenuti formativi previsti dai DM 8 aprile
1998 e 20 maggio 1999:
120
ORE ANNUE ( 160 metalmeccanico industria
)
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TRASVERSALI
(almeno il 35% delle
ore complessive)
nelle aree seguenti:
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Competenze relazionali
- Organizzazione ed economia
- Disciplina del rapporto di lavoro
- Sicurezza sul lavoro |
PROFESSIONALIZZANTI
Riguardano gli aspetti di tipo tecnico-scientifico
ed operativo strettamente legati alle differenti
figure professionali.
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BENEFICI
E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Le aziende che assumono con questa tipologia
di rapporto di lavoro possono usufruire
di agevolazioni corrispondenti alla quasi
totalità degli oneri contributivi per
l'intera durata del contratto di apprendistato.
Per ottenere agevo lazioni contributive
il datore di lavoro ha l'obbligo di erogare
all'apprendista la formazione prevista,
senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione. Al termine del contratto
d'apprendistato, al fine di favorire la
stabilizzazione del rapporto di lavoro,
è inoltre previsto che l'azienda possa
avvalersi degli sgravi contributivi anche
per l'anno successivo al giorno dell'assunzione
del giovane a tempo indeterminato. |
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RIFERIMENTI
NORMATIVI PRINCIPALI
- Legge n. 25/1955 - Introduzione dell'apprendistato;
- Legge n. 196/1997 (Legge Treu) - Art. 16 - Nuova
disciplina dell'apprendistato;
- D.p.r. n. 257/2000 - Attuativo della Legge n.
144 del 1999 concernente l'obbligo di frequenza
delle attività formative fino al diciottesimo anno
di età;
- Legge n. 30/2003 (Legge Biagi)
- Legge n. 53/2003 (Legge Moratti) - Riforma del
sistema scolastico;
- D.lgs. n. 276/2003 - Attuativo della legge n.
30/2003;
- D.D.G. (Regione Lombardia) n. 11927 del 26.10.2006
- Linee d'indirizzo per la formazione esterna degli
apprendisti assunti in Lombardia.
LE
NOVITA' DELLA RIFORMA BIAGI La legge Biagi
(D.lgs. 276/03) ha modificato il contratto di apprendista
articolandolo in tre diverse tipologie:
- (ART.48) Apprendistato per l'espletamento del
diritto dovere di istruzione e formazione: attualmente
tale tipologia non è regolamentata per cui per i
giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni si applicano
le disposizioni della Legge Treu;
- (ART.49) Apprendistato per il conseguimento di
una qualificazione;
- (ART.50) Apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o percorsi di alta formazione: attualmente
è in atto una sperimentazione gestita dalla Regione
Lombardia.
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